Bandi di gara e contratti

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 37 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:
a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.

Amministrazione Trasparente - D.LGS. 33/2013 ART.37

I dati di cui all'Art. 37 "Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" possono essere consultati al seguente link:

PUBBLICAZIONE ART. 37

L'Osservatorio Regionale è presente sul sito di "AppaltiLiguria" attraverso il quale la Regione Liguria consente alle stazioni appaltanti di adempiere agli obblighi di pubblicazione sui siti informatici ai sensi del D.Lgs. 163/06.

https://appaltiliguria.regione.liguria.it/

Per accedere all'archivio dei file xml divise per anno:

Tabelle riassuntive ai sensi dell'Art. 1 comma 32 della legge n. 190/2012

 

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Data di scadenza
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